La sorveglianza dei presidi antincendio è un insieme di controlli visivi messi in atto per verificare periodicamente che tutti i dispositivi antincendio presenti in un determinato ambiente siano nelle migliori condizioni operative, correttamente fruibili e senza danni materiali.
Tale attività è sussidiaria a quelle della manutenzione e del controllo (che devono essere eseguite da tecnici manutentori antincendio) e può essere effettuata dai frequentatori dell’ambiente in cui si trovano i presidi.
La disciplina è normata dal DM 1 settembre 2021, “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”.
Il decreto definisce tre ambiti operativi:
- Manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
- Controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
- Sorveglianza: l’insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti.
La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
La sorveglianza dei dispositivi antincendio è pertanto un’attività di controllo visivo su tutto ciò che è preposto alla sicurezza antincendio, che può essere effettuata dalle persone normalmente presenti nel luogo di riferimento (ufficio, negozio, condominio, scuola etc.), dopo aver ricevuto le dovute istruzioni.
In altri termini, ogni presidio antincendio, che sia un estintore, una porta, un impianto di rivelazione o un impianto di spegnimento, deve essere sottoposto (oltre alla manutenzione ed ai controlli) anche a questa attività di sorveglianza, che è in carico a chi vive l’ambiente (lavoratori, studenti, condomini o figure specificamente preposte).
Il Registro antincendio, noto anche come “registro dei controlli antincendio” o “registro delle manutenzioni”, è lo strumento che permette di avere un quadro aggiornato delle diverse attività antincendio e dell’efficacia dei vari presidi (estintori, impianti e non solo).
Dal 25 settembre 2022 è obbligatorio per ogni attività che abbia almeno un lavoratore, incluse quelle con categorie di rischio A, B e C, ed anche le più piccole, dotate di minime attrezzature antincendio (ad es. solo estintori).
E’ obbligatorio anche per i condomini (con o senza dipendenti).
Il D.M. del 1° settembre 2021 specifica che vi debbano essere annotati “i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione”.
Nel Registro, quindi, dovranno essere annotate tutte le attività svolte per garantire l’efficienza dei dispositivi antincendio, inclusa la sorveglianza.
Un elemento importante per la sorveglianza antincendio è di sicuro l’informazione ai lavoratori e/o ai fruitori dell’ambiente (condomini, studenti etc.).
Essere a conoscenza di tutti i sistemi di sicurezza presenti nell’ambiente, sui possibili rischi e sulle misure di prevenzione da attuare in caso di emergenza consentirà loro di svolgere un’azione di sorveglianza efficace e continua.
La sorveglianza antincendio riguarda (a seconda degli ambienti):
- Estintori;
- Idranti e sprinkler;
- Porte Rei;
- Uscite di sicurezza;
- Maniglioni antipanico;
- Luci di emergenza;
- Pulsanti di sgancio corrente elettrica (es. autorimesse, locali impianti termici, ascensori);
- Pulsanti di allarme;
- Valvole di intercettazione dei combustibili (impianti termici);
- Rilevatori di incendio e dispositivi di spegnimento automatico dell’incendio;
- Evacuatori di fumo e calore.
ed accerta che:
- Il presidio antincendio sia presente;
- Il presidio antincendio sia collocato nel luogo previsto nella planimetria;
- Il presidio antincendio sia segnalato con apposito cartello;
- Il cartello sia visibile e non sbiadito o deteriorato (danneggiato, imbrattato);
- L’accesso al presidio antincendio sia libero da ostacoli;
- Il presidio antincendio sia immediatamente utilizzabile;
- Le informazioni che riguardano le attività di manutenzione svolte siano disponibili.
Di fronte a qualsiasi anomalia, la persona responsabile deve contattare l’azienda di manutenzione, segnalare il problema e richiedere il ripristino delle condizioni ottimali.



