Prevenzione Antincendi dei B&B obbligatoria

Legge 191 del 15 dicembre 2023, la prevenzione incendi dei B&B diventa obbligatoria

Nella legge 15 dicembre 2023, n. 191 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, è stato introdotto l’articolo 13-ter concernente la “Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale” con cui anche per i B&B scaturisce l’obbligo di osservare misure di prevenzione incendi e richiedere il CIN, per tutelare la sicurezza degli ospiti, vengono quindi introdotte puntuali prescrizioni per gli alloggi destinati alle locazioni per finalità turistiche e brevi, che sono diventati sempre più diffusi con l’avvento del web e dei social-media.

Ecco in sintesi i principali cambiamenti che l’art. 13 ter del D.L. Anticipi ha introdotto:

  • Assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN): Il Ministero del Turismo assegnerà un CIN a tutti gli immobili adibiti all’accoglienza turistica con contratto di locazione. Nell’elenco sono ovviamente inseriti anche le locazioni brevi e le strutture alberghiere ed extralberghiere;
  • Esposizione e Indicazione del CIN: I proprietari e i locatori dovranno obbligatoriamente esporre il CIN assegnato all’esterno dell’edifico e dovranno anche indicarlo in tutti gli annunci pubblicitari. Gli stessi obblighi sono previsti per legge anche per gli intermediari immobiliari e i gestori delle piattaforme online per la ricerca di case vacanze;
  • Obblighi di comunicazione e di Sicurezza: Tutte le case e le strutture ad uso abitativo utilizzate per l’accoglienza e la locazione turistica dovranno rispettare dei precisi obblighi di sicurezza. Dovranno infatti essere dotate di estintori portatili e dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio. Inoltre hanno poi l’obbligo di SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) allo sportello SUAP del Comune di ubicazione. Un obbligo che però vale solo per le attività turistiche di accoglienza e ricezione portate avanti forma di impresa.

Infine il Decreto stabilisce anche le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi fiscali, burocratici e di sicurezza antincendio delle case vacanze per gli affitti brevi:

  • assenza del CIN (da 800 a 8000 euro)
  • mancata esposizione del CIN (da 500 a 5000 euro)
  • mancata presentazione della SCIA (da 2000 a 10mila euro)
  • assenza dei requisiti di sicurezza richiesti (da 600 a 6000 euro per ogni violazione accertata).

La legge entra in vigore definitivamente dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di entrata in funzione della Banca Dati Nazionale e del portale per l’assegnazione del CIN.

L’aggiornamento predisposto si prefigge lo scopo di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati, e soprattutto, la sicurezza del territorio per contrastare forme irregolari di ospitalità, prevede anche che siano predisposte alcune misure di sicurezza volte alla salvaguardia degli ospiti delle unità immobiliari ad uso abitativo, destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi, come definite dall’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Questi contratti, della durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Si osserva che il DPR 151/2011 individua nell’allegato I come attività 66, soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, gli “alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto” e che le norme tecniche applicabili per la progettazione, ovvero il D.M. 09 aprile 1994, integrato dal D.M. 06 ottobre 2003 o, in alternativa, il Codice di prevenzione incendi con la Regola tecnica verticale V.5, recano disposizioni di prevenzione incendi riguardanti attività ricettive, come definite dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 recante “Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica”, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.141 del 25 maggio 1983, che non sono dunque riferibili ad alloggi destinati ad uso locativo.

Il recente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023, ed in vigore dal 17 dicembre, prevede al comma 7, precisa adeguamenti per tali immobili ad uso abitativo, gestiti in forma imprenditoriale, che dovranno essere obbligatoriamente censiti con un Codice Identificativo Nazionale (CIN) che verrà attribuito dal Ministero del Turismo e che dovrà essere esposto all’esterno dello stabile in cui sono collocati l’appartamento o la struttura, nel rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, a pena di sanzioni, previste al comma 9, comminate dai Comuni di riferimento per mezzo degli organi di polizia locale.

In particolare, per le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazioni per finalità turistiche o brevi, in forma imprenditoriale, dovranno essere assicurati i requisiti di sicurezza degli impianti (elettrici, di riscaldamento, di raffrescamento, ecc.), come prescritti dalla normativa vigente, ad esempio:

  • scatta l’obbligo di far installare rilevatori di monossido di carbonio certificati, che potranno anche essere alimentati a batteria. L’obbligo riguarda anche i rilevatori di GPL o gas metano certificati, che dovranno essere preferibilmente installati a corrente. Oltre all’installazione, è prevista anche la manutenzione periodica dei rilevatori, che dovrà essere affidata a tecnici manutentori;
  • è obbligatorio installare estintori portatili certificati e a norma di legge, da posizionare in luoghi accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo. La normativa stabilisce l’installazione di almeno un estintore portatile ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Ad esempio, se la struttura presenta tre piani da 50 metri quadri ciascuno, saranno necessari almeno tre estintori, mentre se su un piano sono presenti più appartamenti, andrà installato un estintore in ognuno di essi;
  • gli ospiti delle abitazioni date in locazione per finalità turistiche devono essere adeguamente informati sulle precauzioni e i divieti da osservare, e precedentemente individuati dall’amministratore, e conoscere le azioni e i comportamenti da seguire in caso di emergenza. Agli ospiti si dovrà anche comunicare quali numeri chiamare in caso di emergenza e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso. In particolare, se gli ospiti hanno limitate capacità motorie si dovranno istruire sulle indicazioni previste per la gestione inclusiva dell’emergenza. Quindi, il locatore deve informare gli ospiti sulle procedure di emergenza da seguire in caso d’incendio e sulle misure antincendio da osservare.

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