Per la progettazione antincendio di un’attività adibita ad uffici, con oltre 25 occupanti, “è (ancora) possibile seguire due strade, alternative fra loro:
- applicare la RTV tradizionale di cui al d.m. 22 febbraio 2006 (uffici con oltre 25 persone presenti);
- applicare il Codice di prevenzione Incendi, come integrato dalla nuova RTV di cui al d.m. 8 giugno 2016 e s.m.i. (uffici con oltre 300 occupanti).
Si segnala poi che per affollamenti minori rispetto a 25 occupanti il d.m. 22 febbraio 2006 non è applicabile e occorre applicare il DM 3 settembre 2021, che sostituisce il d.m. 10 marzo 1998 e bisogna sottolineare che, per le attività adibite ad uffici, il doppio binario (le due strade percorribili) rimarrà possibile fino all’abrogazione della RTV tradizionale.
Infatti se il d.m. 12 aprile 2019 ha determinato la fine di questa doppia opportunità di scelta e per le attività soggette e non normate non esiste più la possibilità di scegliere il criterio progettuale da utilizzare tra il Codice e i preesistenti criteri tecnici, tale “doppio binario” permane esclusivamente per le attività per le quali è presente una regola tecnica verticale di tipo tradizionale ancora vigente, ad eccezione delle autorimesse di nuova costruzione.
- Il doppio binario, le due RTV e il DM 22 febbraio 2006;
- Il DM 8 giugno 2016 e la Regola Tecnica Verticale V.4.
Il doppio binario, le due RTV e il DM 22 febbraio 2006
Il documento segnala che, una volta individuata una delle due scelte progettuali indicate sopra, occorre percorrere per intero l’iter previsto dalla norma individuata, essendo le due RTV alternative e non complementari. E la scelta di una o dell’altra norma può condurre a conseguenze potenzialmente assai diverse in termini di:
- costi di progettazione;
- costi per l’adeguamento antincendio dell’attività (impianti e strutture);
- possibilità di ricorrere a soluzioni alternative in luogo di eventuali istanze di deroga;
- vincoli e oneri per la gestione futura dell’attività a carico del responsabile dell’attività.
E dunque l’attento progettista eseguirà prioritariamente una sommaria valutazione di fattibilità finalizzata a valutare, nello specifico contesto, quale RTV convenga utilizzare in funzione degli obiettivi prestabiliti, al budget a disposizione del committente e ai costi presumibili per gli interventi di adeguamento antincendio e di gestione dell’attività.
Ricordiamo che il DM 22 febbraio 2006 indica che: “l’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici” tratta la prevenzione incendi negli uffici e fornisce “prescrizioni inerenti la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici, e/o locali, destinati ad uffici con più di 25 persone presenti; sono esclusi dal campo di applicazione del decreto gli uffici annessi o inseriti in reparti di lavorazione e/o deposito di attività industriali o artigianali”.
Più in dettaglio il decreto riguarda:
- gli edifici e/o locali destinati ad uffici di nuova costruzione, gli edifici e/o locali esistenti in cui si insediano uffici di nuova realizzazione, gli edifici e/o locali esistenti già adibiti ad ufficio alla data di entrata in vigore del decreto in caso siano oggetto di interventi che comportino modifiche sostanziali;
- gli uffici esistenti soggetti ai controlli di prevenzione incendi.
Si ricorda poi che gli uffici rientranti nel decreto in questione sono classificati in funzione del numero di persone presenti.
Il DM 8 giugno 2016 e la Regola Tecnica Verticale V.4
Il documento indica che il DM 8 giugno 2016, come modificato dal d.m. 14 febbraio 2020 e dal d.m. 6 aprile 2020, costituisce “RTV di prevenzione incendi per le attività svolte in edifici o locali adibiti ad uffici con oltre 300 occupanti (par. V.4.1). Dove l’occupante è una persona presente a qualsiasi titolo all’interno dell’attività, considerata anche alla luce della sua modalità di interazione con l’ambiente in condizioni di disabilità fisiche, mentali o sensoriali.
La nuova V.4 costituisce aggiornamento e integrazione” del Codice di prevenzione incendi e prevede, al par. V.4.2, delle nuove classificazioni in base:
- al numero di occupanti
- alla massima quota dei piani.
Questa una immagine dell’indice del nuovo Capitolo V.4 nel Codice di prevenzione incendi:
- TA: locali destinati agli uffici e a spazi comuni;
- TM: depositi o archivi di superficie lorda > 25 m2 e carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2;
- TO: locali con affollamento > 100 persone (es.: sale conferenza, sala riunione, mense, ecc.);
- TK: locali con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2;
- TT: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (es.: CED, stamperie, cabine elettriche, ecc.);
- TZ: altre aree.
Sono poi considerate aree a rischio specifico (Cap. V.1) almeno le aree TK.
Il documento indica poi che in merito alla strategia antincendio, che debbono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO), attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando che la V.4 introduce misure specifiche per i seguenti aspetti:
- 1 Reazione al fuoco;
- 2 Resistenza al fuoco;
- 3 Compartimentazione;
- 5 Gestione della sicurezza antincendio;
- 6 Controllo dell’incendio;
- 7 Rivelazione ed allarme;
- 10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.
Tali misure specifiche costituiscono, pertanto, indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO e in relazione ad S.4 (Esodo), S.8 (Controllo di fumi e calore) ed S.9 (Operatività antincendio) occorrerà utilizzare la RTO, in quanto la V.4 non fornisce al riguardo specifiche indicazioni. La V.4 prevede, inoltre, che devono essere applicate le prescrizioni del Cap. V.1 in merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti.



