Di “registro dei controlli antincendio” noto anche come “registro delle manutenzioni”, ne parlava il DPR n. 37 del 12 gennaio 1998 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”, poi abrogato dal DPR 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
L’obbligo del registro è stato poi confermato anche dal recente decreto del 1° settembre 2021 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”, entrato in vigore ad 25 settembre 2022.
Il registro antincendio è sostanzialmente lo strumento che permette alle aziende di avere un quadro aggiornato delle diverse attività antincendio e dell’efficacia dei vari presidi (estintori, impianti e non solo).
L’allegato I specifica, infatti, che il datore di lavoro è tenuto a predisporre tale strumento, all’interno del quale andranno annotati “i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione”.
In sostanza, ogni attività in cui sia presente almeno un lavoratore, deve essere dotata di registro antincendio.
Le normative non prevedono un modello standardizzato per la compilazione del registro antincendio, il quale andrà realizzato sulla base delle caratteristiche dell’azienda, delle attrezzature e degli impianti presenti.
L’allegato 1 del dm 1 settembre 2021 fornisce indicazioni utili circa le attività da riportare nel registro antincendio:
- sorveglianza;
- controllo periodico;
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria.
È importante, quindi, riportare:
- la data degli avvenuti controlli e degli interventi di manutenzione sugli impianti, sulle attrezzature e sui sistemi di sicurezza antincendio, con relative scadenze secondo la normativa vigente;
- manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature e impianti;
- controlli periodici, con frequenza solitamente semestrale, per verificare la corretta funzionalità di attrezzature e impianti;
- ispezioni, controlli visivi e attività di sorveglianza, per la verifica di accessibilità e integrità di impianti e attrezzature.
Un elemento importante circa il registro antincendio è poi di sicuro l’informazione ai lavoratori. Questi ultimi infatti devono essere a conoscenza di tutti i sistemi di sicurezza presenti sul luogo di lavoro, sui possibili rischi e sulle misure di prevenzione da attuare in caso di emergenza. In questo modo i lavoratori possono svolgere un’azione di sorveglianza antincendio sull’attrezzatura, sugli impianti e sui sistemi di sicurezza antincendio.
Invece il compito di controllare tali sistemi è affidato al tecnico manutentore antincendio qualificato, il quale periodicamente effettua visite aziendali per verificare la presenza di presidi antincendio e aggiornare il registro.
Si precisa che i controlli devono essere sempre effettuati da personale tecnico specializzato, ad eccezione di quelli visivi e di sorveglianza, dei quali possono occuparsi anche gli addetti antincendio dell’azienda, opportunamente formati.



