​Approfondimenti sul D.M 01/09/2021, CD. Decreto”Controlli”​

In questo articolo, verranno approfonditi i contenuti del Decreto del Ministero dell’Interno 01/09/2021 – recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” – è il primo ad entrare in vigore.

Il decreto, chiamato più semplicemente decreto Controlli” entra infatti in vigore il 25 settembre 2022, tuttavia con il D.M. 15 settembre 2022 sono state apportate delle proroghe all’articolo 4, relativo alla qualificazione dei tecnici manutentori e una modifica* ai contenuti dell’allegato II.

* Per il dettaglio delle modifiche al Decreto, invitiamo a consultare il sito della Gazzetta Ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-24&atto.codiceRedazionale=22A05437&elenco30giorni=false

LE DEFINIZIONI, LA MANUTENZIONE E IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI, LA QUALIFICA DEI TECNICI MANUTENTORI

Il DM 1 settembre 2021, stabilisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

Vediamo il significato di alcuni termini usati nel decreto e richiamati all’articolo 1 – Definizioni:

  1. manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
  2. tecnico manutentore qualificato: persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto;
  3. qualifica: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l’amministrazione competente determina che i risultati dell’apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a standard definiti;
  4. controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
  5. sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

Inoltre, l’articolo 3 del decreto, Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio”, prescrive che:

“gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore, secondo i criteri indicati nell’Allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto”. 

Soffermiamoci sull’articolo 4Qualificazione dei tecnici manutentori, la cui entrata in vigore, ricordiamo, sarà prorogata al 25 settembre 2023, prescrive che:

  • Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio siano eseguiti da tecnici manutentori qualificati;
  • Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II del presente decreto, che costituisce parte integrante del presente decreto e sono articolate per:
  • Generalità;
  • Docenti;
  • contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore;
  • valutazione dei requisiti;
  • procedure amministrative.
  • La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale.

Pertanto, all’entrata in vigore dell’art. 4, gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio dovranno essere obbligatoriamente eseguiti da tecnici manutentori qualificati secondo le modalità di qualificazione del tecnico manutentore stabilite nell’Allegato II.

LA CIRCOLARE 14804 E GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il 6 ottobre 2021 è stata poi emanata la Circolare n. 14804 del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, nella quale vengono riportati alcuni chiarimenti relativi al DM 1 settembre 2021.

Per disciplinare in modo uniforme l’applicazione dei contenuti dell’allegato II del DM 01 settembre 2021, alla circolare di cui sopra sono allegate tre supplementi recanti:

  • Caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione
  • Programmi dei corsi di manutenzione sui presidi antincendio
  • Modello per la richiesta di ammissione all’esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato.

Il decreto e la circolare costituiscono strumenti fondamentali per contribuire al miglioramento della qualificazione degli addetti alla manutenzione degli impianti antincendio, la cui corretta esecuzione è uno degli aspetti più critici della sicurezza in caso di incendio nei luoghi di lavoro.

Riguardo agli obblighi del Datore di Lavoro, il Decreto prescrive l’obbligo “di predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo”. 

Si segnala inoltre che “la manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio”.

Inoltre, oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione, “le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo”.

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