Il documento Inail “Prevenzione incendi per attività di autorimesse. La Regola Tecnica Verticale V.6 del Codice di prevenzione incendi”, pubblicato nei mesi scorsi e nato dalla collaborazione tra Inail, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ha presentato l’evoluzione della normativa in materia di prevenzione incendi.
Il documento segnala che il DM 15 maggio 2020 costituisce Regola Tecnica Verticale (RTV) di prevenzione incendi per le attività di autorimessa di superficie complessiva superiore a 300 m2.
Con autorimessa si intende un’area coperta, con servizi annessi e pertinenze, destinata al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli. Non sono considerate autorimesse le aree coperte destinate al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli in cui:
- ciascun posto auto sia accessibile direttamente da spazio scoperto con un percorso massimo inferiore a due volte l’altezza del piano di parcamento (es. box a schiera, piccole tettoie, …);
- il ricovero sia destinato all’esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli provvisti di quantitativi limitati di carburante per la movimentazione nell’area (es. autosaloni, …).
E si indica che per le autorimesse costituite da più compartimenti la classificazione può essere riferita anche a un singolo compartimento.
E un’autorimessa “isolata” è un’autorimessa situata in opera da costruzione esclusivamente destinata a tale uso ed eventualmente adiacente ad opere da costruzione destinate ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separata da queste.
Il documento Inail, che presenta le varie classificazioni contenute nel Codice, indica che le aree dell’autorimessa sono classificate in questo modo:
- TA: “aree destinate al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli;
- TB: aree destinate ai servizi annessi all’autorimessa” (“ad esempio: stazioni di lavaggio, stazioni di lubrificazione, stazioni di minuta manutenzione dei veicoli, guardiania ed uffici, ecc.”).
Il documento si sofferma anche sulle pertinenze delle autorimesse.
Regola Tecnica Verticale V.6: gestione della sicurezza antincendio
Il livello di prestazione si attribuisce secondo i criteri nel Codice e aumenta da autorimessa privata a pubblica, passando dal livello base (livello di prestazione I) a quello più elevato (livello di prestazione lI); per autorimesse con elevato affollamento potrebbe essere richiesto il livello di prestazione III.
Riguardo alla gestione della sicurezza antincendio la RTV indica che nelle autorimesse “è vietato:
- fumare;
- l’uso di fiamme libere o l’esecuzione di lavorazioni a caldo (es. saldatura, taglio smerigliatura,) e l’effettuazione di lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio;
- eseguire manutenzione, riparazioni dei veicoli o prove di motori, al di fuori delle aree TB;
- il deposito o il travaso di fluidi infiammabili o carburante; e. la presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- il riempimento o lo svuotamento di serbatoi di carburante;
- l’accesso o il parcamento” (parcheggio, ndR) di veicoli “con perdite di carburante (il parcamento di veicoli con emissioni strutturali di carburante prevedibili può essere ammesso a seguito di specifica valutazione del rischio; es. veicoli alimentati a GNL, …);
- il parcamento di veicoli trasportanti sostanze o miscele pericolose se non in presenza di specifica valutazione del rischio (ad esempio i veicoli che trasportano sostanze o miscele pericolose potrebbero essere parcati in compartimenti distinti costituenti area a rischio specifico; capitolo V.1);
- il parcamento di un numero di veicoli superiore a quello previsto;
- il parcamento di veicoli alimentati a GPL privi del sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 ai piani interrarti;
- il parcamento di veicoli alimentati a GPL muniti del sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 ai piani a quota inferiore a -6 m;
- il parcamento di veicoli con motori endotermici non in regola con gli obblighi di revisione periodica a meno che non siano provvisti di quantitativi limitati di carburante.
Mentre nelle autorimesse è obbligatorio:
- individuare i posti auto distinti per tipologia (es. auto, moto, …) indicando l’eventuale presenza di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici o impianti similari;
- in presenza di montauto, esporre all’esterno dell’autorimessa, in prossimità del vano di caricamento, il regolamento per l’utilizzazione dell’’impianto con le limitazioni e le prescrizioni di esercizio”.
E nelle autorimesse deve essere predisposta idonea segnaletica riferita agli specifici divieti ed obblighi da osservare.
Regola Tecnica Verticale V.6: scenari di incendio
Sono poi riportate le indicazioni sugli scenari per la verifica della capacità portante in caso di incendio, questi gli scenari di incendio di progetto riportati:
- scenario S1: caratterizzato dall’incendio di un autoveicolo commerciale in corrispondenza della mezzeria della trave o del solaio;
- scenario S2: caratterizzato dalla propagazione simmetrica dell’incendio a partire dall’autoveicolo centrale con un tempo di ritardo dell’innesco pari a 12 min, coinvolgendo complessivamente 7 veicoli. Tra questi deve essere prevista la presenza di un autoveicolo commerciale posto al centro, quindi incendiato per primo, o di fianco al primo autoveicolo innescato;
- scenario S3: caratterizzato dall’incendio di 4 veicoli posti intorno ad una colonna. L’incendio si avvia da uno di essi, dopo 12 min si propaga a 2 veicoli, dopo ulteriori 12 min si propaga all’ultimo veicolo; uno dei veicoli deve essere un autoveicolo commerciale.
E gli scenari d’incendio di progetto possono essere impiegati per le autorimesse aventi le seguenti caratteristiche:
- autorimesse aperte le cui aperture di smaltimento costituiscano almeno il 50% della superficie complessiva della facciata su cui sono attestate;
- autorimesse con compartimenti fuori terra organizzate senza box auto.



